La gestione degli impianti termici è affidata per legge al responsabile dell’impianto.
Tale soggetto altri non è che il proprietario dell’impianto o l’inquilino della casa in cui viene utilizzato mentre, nel caso di edifici condominiali, il ruolo viene ricoperto dall’amministratore. Il responsabile dell’impianto può delegare il compito a un cosiddetto terzo responsabile, che di solito è un tecnico di un’impresa specializzata nell’installazione e manutenzione degli impianti.
Questa delega non è però possibile nel caso di singole unità immobiliari in cui il generatore di calore non è ubicato in un locale dedicato. Ogni impianto termico deve essere dotato del libretto d’impianto, un documento dove sono annotati tutti gli interventi su esso compiuti, come l’eventuale sostituzione di parti o manutenzioni varie.
Con il DM 10 febbraio 2014 è stato introdotto un nuovo modello di libretto d’impianto, che si applica a:
• impianti di riscaldamento tradizionali
• impianti di condizionamento estivo
• impianti alimentati da cogeneratore o allacciati al teleriscaldamento.
A seconda del tipo di impianto vanno compilate le specifiche pagine del libretto.
Per gli impianti che hanno come generatore pompe di calore o macchine frigorifere contenenti più di 3 kg di gas fluorurati, il nuovo libretto non sostituisce ma si affianca al registro dell’apparecchiatura per essi previsto. L’obbligo di dotare gli impianti di questo nuovo libretto scatta con la prima manutenzione effettuata dopo il 15 ottobre 2014, data di entrata in vigore della norma.
Nelle regioni in cui è stato istituito il catasto degli impianti termici la gestione di tale libretto avviene per via telematica.
Insieme alla manutenzione periodica degli impianti termici, deve essere effettuato il controllo della loro efficienza energetica.
Sono tenuti al controllo dell’efficienza energetica:
• gli impianti per la climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale superiore a 10 kW
• gli impianti per la climatizzazione estiva e le pompe di calore di potenza termica utile nominale superiore a 12 kW.
Sia la manutenzione che il controllo dell’efficienza energetica devono seguire la tempistica indicata dai produttori dei dispositivi.